Fondo Vacanze Felici

La tua prenotazione con noi è protetta: Fondo di garanzia SCARL

La Società Consortile a Responsabilità Limitata FONDO VACANZE FELICI, C.Fiscale & P.IVA nr. 09566380961, è costituita alla scopo di consentire ai propri Soci di soddisfare le disposizioni di cui al D.L. 23/05/2011 nr.79 Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 50 e modifiche intercorse con L. 29/11/2015 nr.11 per la organizzazione e rivendita di servizi turistici denominati “pacchetti”.

I Soci Fondatori ed i Soci Ordinari della società FONDO VACANZE FELICI (di seguito la “Società”) dichiarano di voler fare propri i principi di comportamento espressi in un codice etico che ispirerà sia i comportamenti tra tutti i Soci sia le azioni della Società verso i soggetti destinatari ex lege del fondo di garanzia che la Società stessa mette a disposizione di coloro che stipulano i contratti di acquisto dei beni e servizi di viaggio dai Soci, così come verso le Istituzioni di ogni ordine e grado.

Con l’espressione Codice Etico i Soci Fondatori dichiarano di fare riferimento espresso al Codice Mondiale di Etica del Turismo emanato dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), consultabile al seguente link al sito di emanazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT).

DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011, n. 79

Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. (11G0123) (GU n.129 del 6-6-2011 – Suppl. Ordinario n. 139 )

Testo in vigore dal: 1-1-2016

(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 50 )

ART. 50

(Assicurazione)

L’organizzatore e l’intermediario devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47.
In ogni caso i contratti di turismo organizzato sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista. L’obbligo, per l’organizzatore e l’intermediario, di stipulare le polizze o fornire le garanzie di cui al primo periodo decorre dal (30 giugno 2016). PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 29 LUGLIO 2015, N. 115. Qualora le spese per l’assistenza e per il rimpatrio siano sostenute o anticipate dall’amministrazione pubblica competente, l’assicuratore e’ tenuto ad effettuare il rimborso direttamente nei suoi confronti.
Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalità del presente comma possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione.
L’obbligo, di cui al comma 1, non sussiste per il prestatore di uno Stato membro dell’Unione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
In ogni caso, il Ministero degli affari esteri può chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che, all’estero, si siano esposte deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all’esercizio di attività professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l’uso della normale diligenza.
E’ fatta salva la facoltà di stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza al turista.